Lavori in Economia: Leggi e Normativa sulla Sicurezza

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Oggi come oggi, svolgere lavori in economia all'interno della propria abitazione diventa sempre più diffuso: un po' per via della crisi economica che ci ha interessato negli ultimi anni, un po' perché il fai da te è ritornato in auge, sta di fatto che i lavori in economia vengono sempre più preferiti, a maggior ragione se si tratta di lavori edili. Attualmente, i lavori in economia rappresentano il giusto compromesso per apportare modifiche di piccola entità alla propria casa, risparmiando notevolmente sui costi della manodopera.

Ciò non significa che ognuno di noi può attuare un restyling dell'abitazione senza tener conto di nulla, perché anche questa tipologia di lavoro è regolamentata da una normativa in vigore, con leggi precise, che vanno osservate pedissequamente.

Il committente privato, in prima persona o ricorrendo a proprie maestranze o a lavoratori autonomi, si adopera per apportare piccole modifiche, ristrutturazioni e migliorie varie, senza la presenza di imprese edili e professionisti: in sostanza, la definizione di lavori in economia sta a indicare principalmente operare in totale autonomia.

Scopriamo insieme quali sono le norme vigenti in merito e come agire.


Lavori in economia: cosa dice la legge?

L'entità dei lavori che si possono eseguire in economia sono da considerarsi di modesta entità, ragion per cui non sono previsti oneri della sicurezza, né tantomeno necessitano della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, obbligatorio invece per tutte le imprese e i lavoratori autonomi.

Cominciamo subito col precisare che non esiste una legge diretta alla quale far riferimento in materia di lavori in economia: si può consultare però, il Testo Unico dell'Edilizia, che stabilisce e definisce gli interventi edilizi in base alla loro entità (art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2011). Gli interventi ammessi dalla normativa vanno da quelli di manutenzione ordinaria ( opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici preesistenti), sino alla ristrutturazione urbanistica vera e propria.

Per attività edilizia libera s'intende quando il committente è autorizzato a operare in totale autonomia, senza nessun preavviso o comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia. Le tipologie di lavori che rientrano nell'attività edilizia libera sono:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, a esclusione di interventi come la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, in quanto alterano la sagoma dell'edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, esclusa l'attività di ricerca di idrocarburi, eseguite esclusivamente in aree esterne al centro edificato;
  • alterazioni della superficie di un terreno dovuti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 6 comma 1).



Lavori in economia: normativa sulla sicurezza

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente, sui lavori in economia pesa anche la normativa sulla sicurezza: in particolare, tale normativa si concentra sugli obblighi del committente nel momento in cui affida i lavori, che sono:

  • il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo ai quali intende conferire l'incarico, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.;
  • richiede all'impresa affidataria la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, aggiornata con eventuali denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili.
  • il committente dei lavori richiede altresì la dichiarazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai lavoratori dipendenti; 
  • deve trasmettere all'ente preposto, dopo aver ottenuto il permesso di costruire, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008.


Il DURC (acronimo di Documento Unico Regolarità Contributiva) fino a qualche tempo fa doveva essere posseduto soltanto dalle imprese, mentre oggi anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso di tale documento, ed è ovvio che, se si ricorre a manodopera non qualificata o al fai da te, non si è assolutamente in regola con la norma.


Un fattore importante: l'autonomia dei comuni

Visto e considerato che le tipologie di lavori considerati in economia sono soltanto quelli modesti, è opportuno quindi valutare l'entità del lavoro da eseguire: se si tratta di messe in opera che non determinano cambiamenti di volumetria o modifiche sostanziali di tipo edile dell'abitazione, o di lavori che non producono pericoli tra gli attori, è possibile svolgerli in totale autonomia.

Un altro elemento da considerare prima di intraprendere uno dei sopracitati lavori, è opportuno considerare l'autonomia degli enti locali, per cui si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del proprio Comune. Difatti, è possibile che vi sia una maggiore o minore elasticità sulla scelta degli interventi ammessi: moltissimi Comuni vietano di fatto il ricorso ai lavori in economia e pertanto, per evitare di vedersi sospendere i lavori o per evitare sanzioni, è necessario informarsi preventivamente.

Un'ultima precisazione: esiste una notevole differenza tra autocostruzione e i lavori in economia. Anche in questo caso è opportuno rivolgersi allo Sportello Unico perchè molti enti locali stanno adottando leggi che prevedono sul territorio il ricorso all'autocostruzione, mentre limitano, o addirittura vietano, il ricorso ai lavori in economia.


Le detrazioni

Svolgere un lavoro in economia significa risparmiare tanti soldi sulla manodopera, ma le detrazioni del 50% sui lavori edili non sono previste, proprio in virtù dell'assenza delle prestazioni d'opera.

L'unica spesa detraibile è quella sull'acquisto dei materiali così come chiarisce la Guida dell'Agenzia delle Entrate, nel cui testo si legge che coloro i quali eseguono in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati, può richiedere la detrazione, senza però beneficiare dell'Iva agevolata del 10%.

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