Tasse sulla Casa: IMU e TASI per il 2018

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In questo Libro delle Idee ci occuperemo di IMU e TASI per il 2018, affrontando le questioni inerenti alle scadenze, solo dopo però aver chiarito cosa sono e come funzionano queste imposte. La TASI è il Tributo per i Servizi Indivisibili che insieme a IMU e TARI compone la cosiddetta Imposta unica comunale istituita inizialmente dalla Legge di Stabilità per il 2014.

La TASI è un'imposta che i Comuni richiedono a copertura dei costi per spese da sostenere per i servizi di pubblica utilità, come come quelle per l'illuminazione stradale, la manutenzione dei giardini, gli asili, le scuole. La TASI è dovuta da chi è in possesso di abitazione principale di lusso, seconde case e altre tipologie di immobili, dagli affittuari per una quota tra il 10 e il 30%, ma non nel caso l'immobile in questione sia adibito ad abitazione principale.

L'IMU è invece l'Imposta Municipale Unica, un'imposta diretta di tipo patrimoniale che si applica alla componente immobiliare del patrimonio, creata in sostituzione dell'ICI, l'Imposta Comunale sugli Immobili, e che include anche parte dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (la cosiddetta IRPEF).

Alla base di un'imposta come la TASI nella normativa è il possesso o la detenzione di fabbricati o aree edificabili, quindi dalla sua pertinenza sono esclusi i terreni agricoli. Anche per la TASI vale l'esenzione per la prima abitazione, con un rimando alla disciplina che regola il funzionamento dell'IMU (e precisamente all'art. 1 c. 669 legge 147/2013). 

Per conoscere nel dettaglio le tasse sulla casa TASI e IMU per il 2018 andiamo a vedere nel dettaglio caratteristiche scadenze: seguiteci!

1. Caratteristiche della TASI

Come detto, la TASI si rivolge ai possessori di una prima casa di lusso, di seconde case e agli affittuari per una quota tra il 10 e 30% di immobili che non siano adibiti ad abitazione principale. Il calcolo della TASI si effettua rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il coefficiente corrispondente alla categoria dell'immobile, per applicare infine l'aliquota TASI stabilita.

La TASI si rivolge sia ai possessori che ai detentori quindi si applica anche nei casi di locazione e comodato. Ma, a differenza dell'IMU, per ogni immobile la quota viene ripartita tra possessori e detentori, e non vi è moltiplicazione: i possessori pagheranno una quota complessiva compresa del 70-90%, con i detentori a coprire il resto della quota stabilita dai regolamenti comunali. 

2. Cos'è l'IMU e come si calcola

L'IMU è l'Imposta municipale unica, detta anche Imposta municipale propria, è stabilita a livello locale dalle amministrazioni dei comuni e riguarda tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o su cui si ha un cosiddetto diritto reale, come l'usufrutto, il comodato d'uso, il diritto di abitazione e simili.

Il calcolo della base imponibile per l'IMU anche nel 2018 si effettua rivalutando il valore di rendita catastale dell'immobile del 5% e moltiplicandolo per i coefficienti relativi all'immobile stesso: 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (escludendo di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5; 60 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5). 

L'IMU sulla prima casa invece, si paga solo se l'abitazione principale è considerata di lusso, e quindi nel caso sia iscritta al catasto con una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9, che corrispondono alle categorie di case signorili, ville e castelli.

3. Chi deve pagare l'IMU e chi no

L'IMU sulla prima casa è dovuta solo dai proprietari di immobili che sono adibiti ad abitazione principale e rientrano nella categorie catastali delle case di lusso: A1, case signorili; A2: ville; A/8: castelli. In questo caso, i possessori dovranno pagare un'imposta pari al 4 per mille e beneficeranno di una detrazione per la prima casa il cui importo è stabilito a livello comunale.

L'IMU relativa alla prima casa non è dovuta per chi invece è in possesso di abitazioni che rientrano nelle categorie catastali come A2, abitazioni di tipo civile; A3, abitazioni di tipo economico; A4, Abitazioni di tipo popolare; A5, abitazioni di tipo ultra-popolare; A6, abitazioni di tipo rurale; e A7, abitazioni in villini.

Un caso particolare è costituito da quest'ultima categoria, la A7. Pur trattandosi di villini e quindi di abitazioni di un certo valore, sono stati esentati dalla normativa rispetto al pagamento sia dell'IMU che della TASI nel caso siano utilizzati come abitazione principale e cioè usati come prima casa

4. Scadenze relative all'IMU per il 2018

Le scadenze relative all'IMU per il 2018 nel caso di seconde case, altri immobili e terreni soggetti a questa imposta, sono state fissate al 18 giugno 2018 per l'acconto del 50% sulla quota dell'imposta dovuta. Mentre la scadenza è stata fissata al 17 dicembre 2018 per il saldo, pari alla differenza tra la quota dell'imposta annuale dovuta e l'acconto versato a giugno.

Il versamento dell'IMU per il 2018 può essere effettuato attraverso la compilazione degli appositi bollettini postali o tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile negli uffici Postali o nelle banche nella sua forma cartacea, oppure scaricabile online e gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate stessa

5. La TASI per il 2018

Le scadenze per il versamento della TASI per il 2018 sono stati fissati per il primo acconto al 18 giugno 2018, data valida anche per chi intenda versare la TASI in un'unica soluzione. Il secondo acconto e il conguaglio sono invece stati fissati al 17 dicembre 2018.

Le aliquote per il calcolo della TASI sono fissate dai comuni di pertinenza con delle apposite delibere. Queste dovranno essere in vigore entro il 31 maggio perché i contribuenti possano applicarle nel calcolo della TASI relativa agli immobili in proprio possesso.

I comuni hanno quindi il potere di distribuire eventuali maggiorazioni o adeguamenti nelle aliquote distribuendole tra abitazioni principali di lusso e seconde case, sino a un massimo del 4 per mille. Anche in questo caso i versamenti potranno essere effettuati attraverso gli appositi bollettini o utilizzando il modello F24 disponibile anche online.

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